Art. 3 CAD Diritto all’uso delle tecnologie

Codice amministrazione digitale – D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

1. Chiunque ha il diritto di usare, in modo accessibile ed efficace, le soluzioni e gli strumenti di cui al presente Codice nei rapporti con i soggetti di cui all’articolo 2, comma 2, anche ai fini dell’esercizio dei diritti di accesso e della partecipazione al procedimento amministrativo, fermi restando i diritti delle minoranze linguistiche riconosciute.

1-bis. Comma abrogato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

1-ter. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

1-quater. Comma abrogato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

1-quinquies. Comma abrogato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

1-sexies. Comma abrogato dal D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.

Testo in vigore dal 27 gennaio 2018

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.