Art. 40 CAD Formazione di documenti informatici

Codice amministrazione digitale – D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

1. Le pubbliche amministrazioni formano gli originali dei propri documenti, inclusi quelli inerenti ad albi, elenchi e pubblici registri, con mezzi informatici secondo le disposizioni di cui al presente codice e le Linee guida.

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

3. Comma abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

4. Comma abrogato dal D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 179.

Testo in vigore dal 27 gennaio 2018

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.