Art. 39 CAD Libri e scritture

Codice amministrazione digitale – D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull’ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice e secondo le Linee guida.

Testo in vigore dal 27 gennaio 2018

Testo verificato su Normattiva il 12 ottobre 2026.