Art. 41 T.U. Valutario Modifica di norme esistenti
Testo unico in materia valutaria – D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148
1. Nell’articolo 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, le parole “a fungere da sue agenzie” sono sostituite dalle parole “a compiere operazioni valutarie e/o in cambi”.