Art. 41 T.U. Valutario Modifica di norme esistenti

Testo unico in materia valutaria – D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148

1. Nell’articolo 2, quarto comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, le parole “a fungere da sue agenzie” sono sostituite dalle parole “a compiere operazioni valutarie e/o in cambi”.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1989

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.