Art. 31 T.U. Valutario Adempimenti dell’Ufficio italiano dei cambi

Testo unico in materia valutaria – D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148

1. Chi non si avvale della facoltà prevista dall’articolo 30 può presentare scritti difensivi e documenti all’Ufficio italiano dei cambi, nonché chiedere di essere sentito dallo stesso Ufficio, entro il termine di novanta giorni, prorogabile fino ad un massimo di centottanta giorni, dalla data di ricezione dell’atto di contestazione.

2. Nei successivi centottanta giorni, che decorrono dalla scadenza dei termini indicati al comma 1, l’Ufficio italiano dei cambi rimette gli atti al Ministro del tesoro, unitamente a una relazione illustrativa e ne dà comunicazione agli interessati. L’inosservanza di tale termine o l’omessa comunicazione agli interessati comportano l’estinzione dell’obbligazione al pagamento delle somme dovute per le infrazioni contestate.

3. Quando si è preceduto a sequestro, il termine di cui al comma 1 non è prorogabile e quello di cui al comma 2 è ridotto a trenta giorni.

Testo in vigore dal 1° gennaio 1989

Testo verificato su Normattiva il 14 ottobre 2026.