Art. 6 T.U. Trasparenza Qualità delle informazioni

Testo unico trasparenza amministrativa – D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

1. Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall’articolo 7.

2. L’esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l’omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti.(5)

Testo in vigore dal 23 giugno 2016

Note di aggiornamento

Aggiornamento (5)

Il D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 ha disposto (con l’art. 6, comma 3) che “Dopo l’articolo 5-ter, come inserito dal comma 2, è inserito il seguente Capo: «CAPO I-TER - PUBBLICAZIONE DEI DATI, DELLE INFORMAZIONI E DEI DOCUMENTI»”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.