Art. 37 T.U. Trasparenza Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Testo unico trasparenza amministrativa – D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano i dati, gli atti e le informazioni secondo quanto previsto dall’articolo 28 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo di attuazione della legge 21 giugno 2022, n. 78.

2. Ai sensi dell’articolo 9-bis, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 1 si intendono assolti attraverso l’invio dei medesimi dati alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici presso l’ANAC e alla banca dati delle amministrazioni pubbliche ai sensi dell’articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, limitatamente alla parte lavori.(15)

Testo in vigore dal 1° aprile 2023

Note di aggiornamento

Aggiornamento (15)

Il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto (con l’art. 229, comma 2) che la presente modifica acquista efficacia il 1° luglio 2023.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.