Art. 23 T.U. Trasparenza Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

Testo unico trasparenza amministrativa – D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) Lettera soppressa dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis;
c) Lettera soppressa dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. Comma abrogato dal D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97.

Testo in vigore dal 23 giugno 2016

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.