Art. 95 T.U. Stupefacenti Esecuzione della pena detentiva inflitta a persona tossicodipendente

Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

(Legge 26 giugno 1990, n. 162, articoli 24, comma 2, e 30)

1. La pena detentiva nei confronti di persona condannata per reati commessi in relazione al proprio stato di tossicodipendente deve essere scontata in istituti idonei per lo svolgimento di programmi terapeutici e socio-riabilitativi.

2. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia si provvede all’acquisizione di case mandamentali ed alla loro destinazione per i tossicodipendenti condannati con sentenza anche non definitiva.

Testo in vigore dal 15 novembre 1990

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.