Art. 58 T.U. Stupefacenti Domanda per il permesso di transito
Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58)
1. Per ottenere il permesso di transito l’operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.
2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:
a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione;
b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di provenienza.
3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purché vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.
4. Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.
Nota all’art. 58:
- Le modalità per ottenere il permesso di transito sono state stabilite con il decreto ministeriale riportato alla nota all’art. 51.