Art. 58 T.U. Stupefacenti Domanda per il permesso di transito

Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 58)

1. Per ottenere il permesso di transito l’operatore è tenuto a presentare domanda al Ministero della sanità secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro.

2. La domanda deve essere in ogni caso corredata:
a) dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione;
b) dal permesso di esportazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di provenienza.

3. I documenti previsti alle lettere a) e b) del comma 2 possono essere esibiti in fotoriproduzione o in copia, purché vidimati dalle competenti autorità consolari italiane.

4. Il transito è ammesso soltanto tramite dogane di prima categoria.
Nota all’art. 58:
- Le modalità per ottenere il permesso di transito sono state stabilite con il decreto ministeriale riportato alla nota all’art. 51.

Testo in vigore dal 15 novembre 1990

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.