Art. 56 T.U. Stupefacenti Domanda per il permesso di esportazione

Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 56)

1. Per ottenere il permesso di esportazione l’interessato è tenuto a presentare domanda anche al Ministro della sanità.

2. La domanda deve essere redatta secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro della sanità. Essa deve essere corredata dal permesso di importazione rilasciato dalle competenti autorità del Paese di destinazione della merce, vidimato dalle autorità consolari italiane ivi esistenti.
Nota all’art. 56:
- Le modalità per ottenere il permesso di esportazione sono state stabilite con il decreto ministeriale riportato alla nota all’art. 51.

Testo in vigore dal 15 novembre 1990

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.