Art. 51 T.U. Stupefacenti Domanda per il permesso di importazione

Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 51)

1. Per ottenere il permesso di importazione, l’interessato è tenuto a presentare domanda direttamente al Ministero della sanità secondo le modalità indicate con decreto del Ministro.
Nota all’art. 51:
- Si riporta il testo dell’articolato del D.M. 25 gennaio 1977, recante: “Modalità da osservare per ottenere il permesso di esportazione, importazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 5 febbraio 1977:
“Art. 1. - La domanda per ottenere il permesso di importazione, esportazione e transito di sostanze stupefacenti e psicotrope deve essere presentata al Ministero della sanità - Direzione generale del servizio farmaceutico - Ufficio centrale stupefacenti. Dovrà essere presentata una domanda per ciascuna sostanza oggetto di importazione, esportazione e transito.
Nella domanda, redatta su carta legale, devono essere indicati i seguenti dati:
a) la denominazione e la sede dell’ente o impresa richiedente il permesso;
b) gli estremi dell’autorizzazione rilasciata all’ente o all’impresa richiedente dal Ministero della sanità relativamente alla produzione, fabbricazione, impiego di sostanze stupefacenti e psicotrope, e al commercio delle predette sostanze e loro preparazioni;
c) la denominazione comune internazionale o denominazione commerciale della sostanza;
d) la quantità di sostanza e il titolo della stessa.
Nel caso trattasi di sostanze di origine naturale (oppio, pagia di papavero, coca figlie) dovrà essere specificato il titolo in principi attivi stupefacenti e psicotropi;
e) la specificazione, corredata da indirizzo, dell’ente o impresa dal quale proviene o è inviata la merce;
f) la dogana di confine e quella interna, attraverso le quali avverrà il passaggio della merce, nel caso dell’importazione e dell’esportazione; la dogana di entrata e quella di uscita, nel caso del transito.
Art. 2. - Le disposizioni di cui al precedente art. 1 trovano applicazione anche per la importazione, l’esportazione ed il transito di ciascuna preparazione farmaceutica che contenga una o più sostanze stupefacenti o psicotrope soggette a controllo.
In tal caso la domanda dovrà contenere, oltre ai dati di cui ai punti a), b), c), e), f) il nome della preparazione soggetta a controllo, la composizione quali-quantitativa ed il quantitativo complessivo di ogni sostanza importata, esportata od in transito, espresso in base anidra pura.
Art. 3. - La domanda per ottenere il permesso di esportazione o di transito delle sostanze di cui all’art. 1 e delle preparazioni farmaceutiche di cui all’art. 2 deve essere corredata, rispettivamente, dal permesso di importazione previsto dall’art. 56, secondo comma, della legge 22 dicembre 1975, n. 685, e dai permessi di importazione e di esportazione previsti dall’art. 58, secondo comma della legge stessa.
La disposizione di cui al comma precedente non trova applicazione quando risulti che l’ordinamento interno dei Paesi di provenienza o di destinazione non preveda il rilascio di permessi di esportazione o di importazione”.

Testo in vigore dal 15 novembre 1990

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.