Art. 44 T.U. Stupefacenti Divieto di consegna a persona minore o inferma di mente
Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 44)
1. È fatto divieto di consegnare sostanze e preparazioni di cui alle tabelle previste dall’articolo 14 a persona minore o manifestamente inferma di mente.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque viola la disposizione del comma 1 è punito con una sanzione amministrativa del pagamento di una somma fino a lire due milioni.
Nota all’art. 44:
- L’art. 44, secondo comma, della legge n. 685/1975, prevedeva originariamente l’ammenda fino a lire unmilione; per la successiva depenalizzazione e per l’aumento della sanzione si veda la nota all’art. 38 nella parte in cui si riferisce ai commi 2 e 5.