Art. 30 T.U. Stupefacenti Eccedenze di produzione

Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

(Legge 22 dicembre 1975, n. 685, art. 30 - legge 26 giugno 1990, n. 162 art. 32, comma 1)

1. Sono tollerate eventuali eccedenze di produzione non superiori al 10 per cento sulle quantità consentite purché siano denunciate al Ministero della sanità entro quindici giorni dal momento in cui sono accertate.

2. Le eccedenze sono computate nei quantitativi da prodursi nell’anno successivo.

3. Chiunque per colpa produce sostanze stupefacenti o psicotrope in quantità superiore a quelle consentite o tollerate è punito con la reclusione sino ad un anno o con la multa fino a lire venti milioni. Nota all’art. 30:
- L’art. 30 della legge n. 685/1975, prevedeva originariamente la reclusione fino ad un anno o la multa fino a lire 2 milioni; per i successivi aumenti della pena pecuniaria si veda la nota all’art. 28.

Testo in vigore dal 15 novembre 1990

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.