Art. 113 T.U. Stupefacenti Competenze delle regioni e delle province autonome

Testo unico stupefacenti – D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano l’attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi di cui al presente testo unico, ed in particolare dei seguenti principi:
a) le attività di prevenzione e di intervento contro l’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope siano esercitate secondo uniformi condizioni di parità dei servizi pubblici per l’assistenza ai tossicodipendenti e delle strutture private autorizzate dal Servizio sanitario nazionale;
b) i servizi pubblici per le tossicodipendenze e le strutture private che esercitano attività di prevenzione, cura e riabilitazione nel settore, devono essere in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi e funzionali di cui all’articolo 116;
c) la disciplina dell’accreditamento istituzionale dei servizi e delle strutture, nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 8-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, garantisce la parità di accesso ai servizi ed alle prestazioni erogate dai servizi pubblici e dalle strutture private accreditate;
d) ai servizi e alle strutture autorizzate, pubbliche e private, spettano, tra l’altro, le seguenti funzioni:
1) analisi delle condizioni cliniche, socio-sanitarie e psicologiche del tossicodipendente anche nei rapporti con la famiglia;
2) controlli clinici e di laboratorio necessari per accertare lo stato di tossicodipendenza effettuati da strutture pubbliche accreditate per tali tipologie di accertamento;
3) individuazione del programma farmacologico o delle terapie di disintossicazione e diagnosi delle patologie in atto, con particolare riguardo alla individuazione precoce di quelle correlate allo stato di tossicodipendenza;
4) elaborazione, attuazione e verifica di un programma terapeutico e socio-riabilitativo, nel rispetto della libertà di scelta del luogo di trattamento di ogni singolo utente;
5) progettazione ed esecuzione in forma diretta o indiretta di interventi di informazione e prevenzione

Testo in vigore dal 28 febbraio 2006

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.