Art. 92 TUSG Elevazione dei limiti di reddito per l’ammissione
Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1. Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall’articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.