Art. 72 TUSG Domanda di liquidazione di acconti dell’indennità di custodia

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. L’indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all’autorità competente ai sensi dell’articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.