Art. 72 TUSG Domanda di liquidazione di acconti dell’indennità di custodia
Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1. L’indennità di custodia è liquidata su domanda del custode, successiva alla cessazione della custodia, presentata all’autorità competente ai sensi dell’articolo 168; a richiesta, sono liquidati acconti sulle somme dovute.