Art. 63 TUSG Spese per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. L’importo da corrispondere alle imprese private cui è affidato l’incarico è determinato utilizzando come parametro di riferimento, anche in analogia, il prezzario per le opere edili e impiantistiche dei provveditorati alle opere pubbliche delle Regioni.

2. L’importo da corrispondere alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa è quello risultante ai sensi della convenzione di cui all’articolo 62.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.