Art. 59 TUSG Tabelle delle tariffe vigenti
Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 17, commi 3 e 4, legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate le tabelle per la determinazione dell’indennità di custodia.
2. Le tabelle sono redatte con riferimento alle tariffe vigenti, eventualmente concernenti materie analoghe, contemperate con la natura pubblicistica dell’incarico.
3. Le tabelle prevedono, altresì, le riduzioni percentuali dell’indennità in relazione allo stato di conservazione del bene. Nota all’art. 59:
- Per il testo dei commi 3 e 4 dell’art. 17 della legge n. 400/1988 si veda nota all’art. 50.