Art. 52 TUSG Aumento e riduzione degli onorari

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Per le prestazioni di eccezionale importanza, complessità e difficoltà gli onorari possono essere aumentati sino al doppio.

2. Se la prestazione non è completata nel termine originariamente stabilito o entro quello prorogato per fatti sopravvenuti e non imputabili all’ausiliario del magistrato, per gli onorari a tempo non si tiene conto del periodo successivo alla scadenza del termine e gli altri onorari sono ridotti di un terzo.

Testo in vigore dal 4 luglio 2009

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.