Art. 45 TUSG Indennità per testimoni residenti
Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all’interno del Comune in cui ha sede l’ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.
2. Ai testimoni residenti spetta l’indennità di euro 0,36 al giorno.