Art. 45 TUSG Indennità per testimoni residenti

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. I testimoni si considerano residenti quando il luogo di residenza si trova all’interno del Comune in cui ha sede l’ufficio presso il quale essi sono sentiti, ovvero, per i testimoni non residenti nel Comune, quando la residenza dista dallo stesso non oltre due chilometri e mezzo.

2. Ai testimoni residenti spetta l’indennità di euro 0,36 al giorno.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.