Art. 43 TUSG Trasferte di appartenenti all’ufficio, di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Per il compimento di atti del processo penale e civile fuori dalla sede in cui si svolge, gli appartenenti all’ufficio, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria per gli atti ad essi direttamente delegati dal magistrato, hanno diritto alle spese di viaggio e alle indennità di trasferta secondo le norme che disciplinano la missione dei dipendenti statali.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.