Art. 38 TUSG Indennità di trasferta per atti di esecuzione

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Per gli atti di esecuzione, l’indennità di trasferta è dovuta, per il viaggio di andata e per quello di ritorno, nella misura doppia a quella prevista dall’articolo 35.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.