Art. 35 TUSG Importo dell’indennità di trasferta

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. L’indennità di trasferta è stabilità nella seguente misura:
a) fino a sei chilometri: euro 1,22;
b) fino a dodici chilometri: euro 2,25;
c) fino a diciotto chilometri: euro 3,06;
d) oltre i diciotto chilometri, per ogni percorso di sei chilometri o di frazione superiore a tre chilometri di percorso successivo, nella misura di cui alla lettera c), aumentata di euro 0,65.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.