Art. 296 TUSG Modifiche alle norme esterne ed interne al testo unico

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. I rinvii contenuti nel presente testo unico a disposizioni primarie e secondarie si intendono riferiti alle modificazioni delle medesime, anche successive all’entrata in vigore del testo unico, salvo espressa esclusione del legislatore.

2. Le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito, attraverso l’indicazione precisa delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.