Art. 29 TUSG Diritti

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Per la notificazione degli atti è dovuto all’ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all’articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d’ufficio.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.