Art. 29 TUSG Diritti
Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1. Per la notificazione degli atti è dovuto all’ufficiale giudiziario il diritto unico di cui all’articolo 34, fatta eccezione per le notificazioni a richiesta d’ufficio.