Art. 284 TUSG Raccordo
Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1. Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 196, si applicano le norme che seguono.
1. Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 196, si applicano le norme che seguono.
Testo in vigore dal 1° luglio 2002
Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.
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