Art. 278 TUSG Registrazione degli atti giudiziari nel processo civile e amministrativo

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Fino all’attivazione delle procedure di trasmissione telematica, la trasmissione degli atti ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 73, è effettuata mediante copie autentiche.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.