Art. 273 TUSG Diritto di certificato

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Sino all’emanazione del regolamento previsto all’articolo 40, il diritto di certificato è così regolato:
a) per ogni certificato richiesto dalle parti, compreso il certificato del casellario giudiziale, quello dei carichi pendenti e quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, è dovuto un diritto pari a euro 3,10;(15) (40a)(45)(58)(75) b) per il certificato del casellario giudiziale, per quello dei carichi pendenti e per quello delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, se si richiede il rilascio immediato e si ottiene il certificato nel medesimo giorno della richiesta, è dovuto un ulteriore diritto di euro 3,10.(15) (40a)(45)(58)(75)

Testo in vigore dal 18 agosto 2021

Note di aggiornamento

Aggiornamento (15)

Il Decreto 8 gennaio 2009 (in G.U. 06/02/2009, n. 30) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “L’importo di euro 3,10 previsto per il diritto di certificato dalle lettere a) e b) dell’art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002 è aggiornato in euro 3,54”.

Aggiornamento (40a)

Il Decreto 10 marzo 2014 (in G.U. 18/04/2014, n. 91) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “L’importo di euro 3,54 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell’art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, così come adeguato con decreto dell’8 gennaio 2009, è aggiornato in euro 3,68”.

Aggiornamento (45)

Il Decreto 7 maggio 2015 (in G.U. 30/06/2015, n. 149) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “L’importo di euro 3,68 previsto per il diritto di certificato dalle lett. a) e b) dell’art. 273 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/02, così come adeguato con decreto del 10 marzo 2014, è aggiornato in euro 3,84”.

Aggiornamento (58)

Il Decreto 4 luglio 2018 (in G.U. 26/07/2018, n. 172) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “L’importo del diritto di certificato previsto dalle lettere a) e b) dell’art. 273 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad euro 3,87”.

Aggiornamento (75)

Il Decreto 9 luglio 2021 (in G.U. 3/08/2021, n. 184) ha disposto (con l’art. 1, comma 1) che “L’importo del diritto di certificato prevista dalle lettere a) e b) dell’art. 273 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad euro 3,92”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.