Art. 262 TUSG Diritto di copia

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Sino all’emanazione del regolamento previsto dall’articolo 40, nel processo tributario di primo e di secondo grado i richiedenti corrispondono il diritto di copia nella misura stabilita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze in base al costo del servizio.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.