Art. 252 TUSG Costo per il rilascio di copia conforme in casi particolari

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Nel caso di appello con richiesta di sospensione della sentenza impugnata ovvero di impugnazione del provvedimento cautelare, per il rilascio di copia conforme dei documenti e degli atti prodotti la parte è obbligata al pagamento solo del costo materiale di riproduzione.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.