Art. 246 TUSG Versamento agli ufficiali giudiziari della percentuale sul riscosso

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. La percentuale spettante agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati relativi alle spese processuali, civili, amministrative e contabili, e alle pene pecuniarie, considerati al netto delle somme riversate a terzi, nonché sulle somme ricavate dalla vendita dei beni oggetto di confisca penale, è liquidata, con cadenza bimestrale, dai concessionari all’UNEP.

2. Con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia sono stabilite le modalità e, tenendo conto del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 123, le regole tecniche telematiche per il versamento.
Nota all’art. 246:
- Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 123/2001 v. nota all’art. 190.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.