Art. 240 TUSG Dilazione e rateizzazione del pagamento

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Per il pagamento rateale e per la dilazione del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica l’articolo 19, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni; non si applica l’articolo 218, comma 1.
Nota all’art. 240:
- Si riporta l’art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973:
“Art. 19. (Dilazione del pagamento). - 1. L’ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l’importo iscritto a ruolo è superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria.

2. La richiesta, di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima dell’inizio della procedura esecutiva.

3. In caso di mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate:
a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
b) l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
c) il carico non può più essere rateizzato.

4. Le rate mensili nelle quali il pagamento è stato dilazionato ai sensi del comma 1 scadono l’ultimo giorno di ciascun mese.

4-bis. Se, in caso di decadenza del contribuente dal beneficio della dilazione, il fidejussore non versa l’importo garantito entro trenta giorni dalla notificazione di apposito invito, contenente l’indicazione delle generalità del fidejussore stesso, delle somme da esso dovute e dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa, il concessionario può procedere ad espropriazione forzata nei suoi confronti sulla base dello stesso ruolo emesso a carico del debitore.”.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.