Art. 234 TUSG Riscossione delle spese

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Ai sensi dell’articolo 48, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le spese delle procedure esecutive relative a tutte le entrate iscritte a ruolo sono riscosse dal concessionario nel processo in corso per la riscossione coattiva del credito principale.
Nota all’art. 234:
- Per il testo dell’art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, v. nota all’art. 157.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.