Art. 23 TUSG Diritti
Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1. Per la notificazione degli atti è dovuto il diritto unico, di cui all’articolo 34, salvo quanto previsto per la notifica degli atti a richiesta d’ufficio dall’articolo 25.