Art. 227-bis TUSG Quantificazione dell’importo dovuto
Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1. La quantificazione dell’importo dovuto è effettuata secondo quanto disposto dall’articolo 211. Ad essa provvede l’ufficio ovvero, a decorrere dalla data di stipula della convenzione prevista dall’articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e per i crediti ivi indicati, la società Equitalia Giustizia Spa.