Art. 218 TUSG Dilazione o rateizzazione del credito

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Se il credito è rateizzato prima dell’iscrizione a ruolo, al primo inadempimento è iscritto per l’intero o per il residuo.

2. Se il credito è dilazionato o rateizzato dopo l’iscrizione a ruolo, la riscossione mediante ruolo è sospesa e al primo inadempimento è riavviata per l’intero o per il residuo.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.