Art. 215 TUSG Sospensione amministrativa della riscossione

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. In applicazione dell’articolo 28, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, in caso di impugnazione del ruolo, il funzionario addetto all’ufficio può sospendere la riscossione sulla base di criteri determinati con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia.
Nota all’art. 215:
- Il testo dell’art. 28 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell’art. 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337.), così recita:
“Art. 28. (Sospensione amministrativa della riscossione). - 1. In caso di impugnazione del ruolo, il soggetto creditore può, con provvedimento motivato, sospendere la riscossione anche per le entrate diverse da quelle elencate dall’art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.”.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.