Art. 206 TUSG Spese di mantenimento dei detenuti definitivi e in stato di custodia cautelare

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Le spese di mantenimento dei detenuti definitivi e, nei casi previsti dal codice di procedura penale, dei detenuti in stato di custodia cautelare sono recuperate secondo le regole comuni alle altre spese, in mancanza di remunerazione o per la parte residuata dal prelievo sulla remunerazione.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.