Art. 202 TUSG Applicabilità della procedura alle sanzioni pecuniarie processuali
Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1. Secondo le disposizioni di questa parte sono recuperate le somme dovute, in base alle norme del codice di procedura civile e del codice di procedura penale, per sanzioni pecuniarie o per condanna alla perdita della cauzione o in conseguenza della dichiarazione di inammissibilità o di rigetto di una richiesta sulla base di provvedimenti non più revocabili.