Art. 193 TUSG Convenzioni per il pagamento presso le rivendite di generi di monopolio

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. I rapporti tra le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati e il Ministero dell’economia e delle finanze sono regolati da apposita convenzione, da approvarsi con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della giustizia.

2. Con la convenzione sono stabiliti:
a) i compensi spettanti agli intermediari;
b) le modalità operative del versamento e del riversamento delle somme;
c) le caratteristiche del contrassegno di cui all’articolo 194, comma 3;
d) le penalità a carico dell’intermediario per l’inosservanza degli obblighi convenzionali.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.