Art. 188 TUSG Compensi ai concessionari

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Per ogni pagamento effettuato, al concessionario spetta un compenso da trattenersi in occasione del primo versamento utile alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato competente.

2. La misura del compenso è fissata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze tenuto conto degli elementi che concorrono alla formazione del relativo costo.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.