Art. 174 TUSG Pagamenti eseguibili dall’ufficio postale

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Il pagamento è eseguito dall’ufficio postale a richiesta del beneficiario.

2. Il pagamento è sempre eseguito dall’ufficio postale se nel Comune dove ha sede l’ufficio che dispone il pagamento non esistono sportelli del concessionario o se particolari circostanze ne impediscono il regolare funzionamento.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.