Art. 169 TUSG Decreto di pagamento delle spese per la demolizione e la riduzione in pristino dei luoghi
Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1. La liquidazione dell’importo dovuto alle imprese private o alle strutture tecnico-operative del Ministero della difesa, che hanno eseguito la demolizione di opere abusive e di riduzione in pristino dei luoghi, è effettuata con decreto di pagamento motivato dal magistrato che procede.
2. Il decreto di pagamento alle imprese private è comunicato al beneficiario e alle parti processuali, compreso il pubblico ministero.