Art. 166 TUSG Ordine di pagamento anticipato per i testimoni nel processo penale

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Se un testimone si trova nell’impossibilità di sostenere le spese per raggiungere il luogo dell’esame, il funzionario addetto all’ufficio del luogo di residenza del testimone emette l’ordine di pagamento prima della testimonianza e lo comunica all’ufficio davanti al quale il testimone è citato a comparire.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.