Art. 156 TUSG Spese nella procedura di vendita di beni confiscati

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Le spese anticipate dall’erario nella procedura di vendita di beni confiscati sono:
a) le spese di spedizione o l’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni civili a richiesta d’ufficio;
b) le spese ed onorari agli ausiliari del magistrato;
c) l’indennità di custodia;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità legale dei provvedimenti del magistrato.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.