Art. 152 TUSG Vendita

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. La vendita dei beni, secondo la loro qualità, è eseguita a cura dell’ufficio anche a mezzo degli istituti di vendite giudiziarie.

2. Se i beni hanno interesse scientifico o pregio di antichità o di arte, prima della vendita, è avvisato il Ministero della giustizia per l’eventuale destinazione di questi beni al museo criminale presso il Ministero o altri istituti.

3. Il comma 2 si applica anche in caso di beni su cui è stata disposta la confisca.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.