Art. 148 TUSG Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Nella procedura dell’eredità giacente attivata d’ufficio alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario.

2. Sono spese prenotate a debito:
a) il contributo unificato;
b) i diritti di copia.

3. Sono spese anticipate dall’erario:
a) le spese di spedizione o l’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d’ufficio;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori della sede in cui si svolge;
c) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.(73)

4. Il magistrato pone le spese della procedura a carico dell’erede, in caso di accettazione successiva; a carico del curatore, nella qualità, se la procedura si conclude senza che intervenga accettazione.

Testo in vigore dal 6 maggio 2021

Note di aggiornamento

Aggiornamento (73)

La Corte Costituzionale, con sentenza 25 marzo - 30 aprile 2021, n. 83 (in G.U. 1ª s.s. 05/05/2021, n. 18), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 148, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (Testo A)», nella parte in cui non prevede tra le «spese anticipate dall’erario» l’onorario del curatore con riguardo al caso in cui la procedura di giacenza si sia conclusa senza accettazione successiva e con incapienza del patrimonio ereditario”.

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.