Art. 146 TUSG Prenotazioni a debito, anticipazioni e recupero delle spese
Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1. Nella procedura fallimentare, che è la procedura dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura, se tra i beni compresi nel fallimento non vi è denaro per gli atti richiesti dalla legge, alcune spese sono prenotate a debito, altre sono anticipate dall’erario.
2. Sono spese prenotate a debito:
a) l’imposta di registro ai sensi dell’articolo 59, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131;
b) l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale ai sensi dell’articolo 16, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347;
c) il contributo unificato;
d) i diritti di copia.
3. Sono spese anticipate dall’erario:
a) le spese di spedizione o l’indennità di trasferta degli ufficiali giudiziari per le notificazioni a richiesta d’ufficio;
b) le indennità e le spese di viaggio spettanti a magistrati e ad appartenenti agli uffici per il compimento di atti del processo fuori dalla sede in cui si svolge;
c) le spese ed onorari ad ausiliari del magistrato;
d) le spese per gli strumenti di pubblicità dei provvedimenti dell’autorità giudiziaria.(7)
4. Le spese prenotate a debito o anticipate sono recuperate, appena vi sono disponibilità liquide, sulle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo.
5. Il giudice delegato assicura il tempestivo recupero.(93)
Note di aggiornamento
Aggiornamento (7)
La Corte costituzionale, con sentenza 20-28 aprile 2006, n. 174 (in G.U. 1a s.s. 3/5/2006, n. 18) ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 146, comma 3, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia - Testo A), nella parte in cui non prevede che sono spese anticipate dall’Erario ”le spese ed onorari“ al curatore.”
Aggiornamento (93)
La Corte Costituzionale, con sentenza 21 maggio - 4 luglio 2024, n. 121 (in G.U. 1ª s.s. 10/07/2024, n. 28), ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 146 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede la prenotazione a debito delle spese della procedura di liquidazione controllata”.