Art. 133 TUSG Pagamento in favore dello Stato
Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.