Art. 133 TUSG Pagamento in favore dello Stato

Testo unico spese di giustizia – D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

1. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Testo in vigore dal 1° luglio 2002

Testo verificato su Normattiva il 13 ottobre 2026.